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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
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Roma, 1
febbraio 2017
Circolare n. 30/2017
Oggetto: Previdenza – Valori convenzionali per il 2017 - Circolare
Inps n. 19 del 31.1.2017.
Come l’anno scorso, essendosi
registrata tra il 2016 e il 2015 una variazione percentuale dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo inferiore allo zero, l’INPS ha confermato per il 2017 i
valori già in vigore lo scorso anno relativi a:
1) minimali contributivi;
2) fascia di retribuzione esente dal contributo
aggiuntivo dell'1%;
3) massimale contributivo e pensionabile per i
lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Si
riepilogano di seguito gli importi dei valori in questione.
1) Minimali contributivi. I minimali
contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi
previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), continuano
ad essere pari a:
euro 47,68 e 1.239,68 rispettivamente
minimale giornaliero e mensile per quadri, impiegati e operai;
euro 131,89 e 3.429,14
rispettivamente minimale giornaliero e mensile per dirigenti.
Applicando
le retribuzioni minime previste dal CCNL logistica, trasporto e spedizioni, si
dovrà far riferimento al minimale mensile per i contributi dovuti per i
lavoratori classificati al livello 6°J.
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile
moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il
numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 7,33.
Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per il livello
6°J del suddetto CCNL.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di
retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge
n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, continua a essere pari a euro 46.123,00
annui, corrispondenti a euro mensili 3.844,00; il contributo dell'1% dovrà
essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato confermato in
euro 100.324,00 annui il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla
legge n.335/95 per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il
sistema contributivo.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 21/2016
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Codirettore |
Allegato uno |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
INPS - Direzione Centrale Entrate
Circolare n. 19
Destinatari omessi
Roma, 31/01/2017
OGGETTO:
Determinazione per l'anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei
lavoratori dipendenti
SOMMARIO: Con la presente
circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2017, i valori del
minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base
contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi
obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la
generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e
pubbliche.
INDICE
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità
dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto
Fondo volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni
convenzionali in genere
4. Minimale di retribuzione ai fini contributivi per i
rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva
dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e
figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello
Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
*****OMISSIS*****
1.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
dipendenti.
Come noto, per la generalità dei lavoratori,
la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su
imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più
precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere
determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione
minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione
giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo
contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del
D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, “la retribuzione da assumere
come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non
può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo”.
In forza della predetta norma, anche i datori
di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in
essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del
versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei
trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per
trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti
contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, si ribadisce che con norma di
interpretazione autentica il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità
di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione
da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e
assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative nella categoria" (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995).
Come premesso, nella determinazione della
retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei
“minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti, il reddito da assoggettare a
contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1,
co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite
minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art.
7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv.
in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2,
del D.L. n. 338/1989, conv. in
L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
In applicazione delle previsioni di cui al
predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione
giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati
annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita
(cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981), devono essere adeguati
al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se
inferiori al medesimo.
Con riguardo alla rivalutazione dei limiti
minimi di retribuzione giornaliera, si fa presente cha la legge n. 208/2015
(legge di stabilità 2016), all’art. 1, co. 287, reca rilevanti disposizioni in
materia, stabilendo, in particolare, che “con riferimento alle prestazioni
previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale
di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento,
all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare
inferiore a zero”.
Pertanto, ancorché la variazione percentuale
negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
senza tabacchi, tra l’anno 2016 e l’anno 2015, accertata dall’Istat sia pari a
– 0,1%, la misura per l’anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera
e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la
generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016.
Si riportano nelle tabelle A e B (cfr.
allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di
paga in corso all’1.1.2017. Tali limiti, che si attestano nella stessa misura
stabilita per l’anno 2016, secondo quanto innanzi precisato, devono essere
ragguagliati a € 47,68 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al
1.1.2017, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.
anno 2017 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld |
501,89 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) |
47,68 |
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste
l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso
di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di
prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.(1)
1.1.
Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970.
Come è noto, la retribuzione imponibile, ai
fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,
per i lavoratori in oggetto, già a decorrere dal 1° gennaio 2007,(2)
deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei
lavoratori (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997) e nel
rispetto del minimale di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del
versamento della contribuzione previdenziale IVS e
assistenziale di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.
1.2.
Cooperative sociali.
Si rammenta che anche per i lavoratori soci
delle cooperative sociali (ex
art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 381/1991)e di altre
cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi
dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari), già a
partire dall’1.1.2010, trovano applicazione, per la determinazione della
retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la
generalità dei lavoratori, ivi comprese quelle relative al minimale di
retribuzione giornaliera dicui all’art. 1, co. 1, del
D.L. n. 338/1989, conv. in
L. n. 389/1989.(3)
Per tali lavoratori, si è, infatti, concluso
al 31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della
retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi (ex art. 1, co. 787, della L. n.
296/2006) ed, è, quindi, da intendersi superato il precedente sistema di
calcolo convenzionale.
Ne consegue che la retribuzione imponibile ai
fini contributivi va determinata considerando (oltre a paga base, indennità di
contingenza e elemento distinto della retribuzione) tutti gli elementi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero
di giornate di effettiva occupazione.
2.
Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo.
In virtù di quanto disposto dall’art. 1,
commi 1 e 10, D.Lgs. n. 164/1997 e s.m.i. per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la retribuzione
imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’art. 12
della L. n. 153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di
minimo contrattuale di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.
Il predetto decreto legislativo prevede,
inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti
minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli
stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del
Ministro del lavoro e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le
retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti
minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo,
sono stati stabiliti con D.M. 21/07/2000.(4)
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai
fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i
predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione
giornaliera che, per l’anno 2017, è pari a € 47,68.
Si ricorda che l’art. 28, co. 1, del D.L. n.
133/2014, conv. in L. n.
164/2014, ha confermato, per il triennio 2015-2017, l’esclusione - già
introdotta, limitatamente all’anno 2014 dal D.L. n. 145/2013 conv. in L. n. 9/2014(5)
- delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi. E’
fatta salva, comunque, dal legislatore la concorrenza di dette indennità di
volo alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50%
del loro ammontare.
3.
Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini dell’individuazione del limite minimo
di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare
riferimento a quanto disposto dall’art. 1, co. 3 del D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, con il
quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura
di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto
dall’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975 in relazione all’aumento dell’indice
medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat e
delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 287, L. n. 208/2015, il limite minimo
di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere(6)
è pari, per l’anno 2017, a € 26,49.
anno 2017: retribuzioni
convenzionali in genere |
Euro |
Retribuzione giornaliera minima |
26,49 |
3.1.
Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n.
413/1984).
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi
da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984, si rammenta che, stante la natura
convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell’art. 13,
co. 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento
ai fini contributivi è quello di cui all’art. 1, co. 3, del citato D.L. n.
402/1981, conv. in L. n.
537/1981, pari per l’anno 2017 a € 26,49, alla stessa stregua di quanto
previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate
retribuzioni convenzionali.
L’operatività di detto minimale non esclude,
comunque, l’applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e
B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al
minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. circolari nn. 66/2007 e 179/2013, par.
5.1, lett. a)).
3.2.
Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958).
Per i soci delle cooperative della piccola
pesca di cui alla L. n. 250/1958, il cui imponibile contributivo è il salario
convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese,
rivalutato annualmente a norma dell’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975, si fa
presente che, per l'anno 2017, detta retribuzione convenzionale è fissata in
€ 662,00 mensili (26,49 x 25 gg.).
anno 2017: soci delle
cooperative della piccola pesca |
Euro |
Retribuzione convenzionale mensile |
662,00 |
3.3.
Lavoratori a domicilio.
Anche per i lavoratori a domicilio, in
applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975, il limite minimo di
retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita calcolato dall’Istat. Per l’anno 2017, tenuto conto della
variazione del predetto indice Istat e delle disposizioni di cui all'art. 1,
co. 287, L. n. 208/2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i
lavoratori in oggetto è pari a € 26,49.(7) Detto
limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 47,68.(8)
Si rammenta che anche per i lavoratori a
domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.
4.
Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo
parziale.
Come è noto, ferma restando la nozione di
retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs.
n. 314/1997, anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova
applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'art. 1, co. 1, del
D.L. n. 338/1989, conv. in L.
n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere
ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015 che, riproponendo le previsioni contenute
nell’abrogato art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, fissa il
criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria
applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.(9)
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di
norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del
calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
€ 47,68 x 6 /40 =
€ 7,15
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36
ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle
gestioni pubbliche), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è
il seguente:
€ 47,68 x 5 /36 =
€ 6,62
5.
Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%.
Come noto, l’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L.
n. 438/1992, ha introdotto, (già a decorrere dall’1.1.1993) a favore dei regimi
pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e
privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un
punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile.(10) Detto contributo aggiuntivo è dovuto
nei casi un cui il regime pensionistico di iscrizione
preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione
pensionabile è stata determinata per l'anno 2017 in € 46.123,00, l'aliquota
aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente
il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a €
3.843,58, da arrotondare a € 3.844,00. Si rammenta, infatti,
che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve
essere osservato il criterio della mensilizzazione.(11)
anno 2017 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
46.123,00 |
Importo mensilizzato |
3.844,00 |
Si ricorda che la quota di retribuzione
eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono
essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva
del flusso Uniemens, a livello individuale,
nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<ContribuzioneAggiuntiva>,
<Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>,
<ContribAggCorrente>. L’imponibile della
contribuzione aggiuntiva è un di cui dell’elemento <Imponibile> di
<Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la
sezione ListaPosPA il valore del contributo relativo
alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento
<Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso
nell’elemento <Contributo>.
6.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e
pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, secondo periodo, della L. n.
335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo,(12) in base all'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato
dall’Istat e delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 287, L. n. 208/2015, è
pari, per l'anno 2017, a € 100.323,52, che arrotondato all’unità di euro è pari
a € 100.324,00.
anno 2017 |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
100.324,00 |
La quota di retribuzione eccedente il
predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate
dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>,
<ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. par. 10.3 e par. 11.3 per le
modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza
massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e
al Fondo pensioni sportivi professionisti).
L‘imponibile eccedente il massimale non è
compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la
sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il
superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione
pensionistica e della gestione credito del quadro E0 deve essere valorizzato
nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata
nell’elemento <ImponibileEccMass> della
gestione pensionistica e della gestione credito.
Nell’elemento <contributo> deve essere
indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore
indicato nell’imponibile della gestione pensionistica e della gestione credito.
Nei mesi successivi al superamento del
massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere
valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>.
7.
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Come noto, il limite di retribuzione per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del
40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di
riferimento (cfr. art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 conv. in L. n.
638/1983, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989).
Detto parametro, rapportato al trattamento
minimo di pensione di € 501,89 per l'anno 2017, risulta, pertanto, pari ad una
retribuzione settimanale di € 200,76.
anno 2017 |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
501,89 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) |
200,76 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi,
arrotondato all’unità di euro (*) |
10.440,00 |
(*) Il limite annuo è pari a 200,76 x 52
Si rammenta che, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 69, co. 7, della L. n. 388/2000 e dell’art. 43, co. 3, della
L. n. 448/2001, le disposizioni di cui all’art. 7, del D.L. n. 463/1983,
modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv.
in L. n. 389/1989, non si applicano, a partire dal 1°
gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne
soggetti alla L. n. 250/1958.(13)
8.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano, di seguito, per l’anno 2017 gli
importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dalla
normativa vigente, non concorrono alla determinazione della retribuzione
imponibile ai fini contributivi, con la precisazione che si tratta degli stessi
già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997.(14)
anno 2017 |
Euro |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa |
5,29 |
Fringe benefit (tetto) |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
1.549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
4.648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
2.065,83 |
Con specifico riferimento ai benefit di cui
al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, il cui tetto è
fissato in € 258,23, si precisa che la citata legge di stabilità 2016 (L. n.
208/2015) ha previsto, al fine di rendere più
agevole la fruizione dei medesimi, che l’erogazione di beni e servizi da parte
del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in
formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Per la disciplina vigente in materia di
determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n.
263/1997 e, con particolare riferimento al valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa, alle circolari nn.
104/1998 e 1/2007, nonché, per il regime dell’azionariato dei dipendenti alla
circolare n. 123/2009.
Si fa presente, inoltre, che la citata legge
di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), attraverso un
intervento sistematico nell’art. 51 del TUIR (D.P.R.
n. 917/1986), hanno ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che
configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, ampliando le tipologie di prestazioni, somme e valori che non concorrono alla
determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno
interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni,
le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua
scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate
sotto forma di partecipazione agli utili) se riconducibili al particolare
regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 1, comma 182 e seguenti della
legge n. 208/2015. In considerazione dell’ampia portata dei citati
interventi normativi le novità concernenti la determinazione della retribuzione
imponibile ai fini contributivi saranno oggetto di apposita circolare.
9.
Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di
maternità obbligatoria.
L’importo dell’indennità di maternità
obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. circolare n. 181/2002), sulla base
della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati
e operai calcolato dall'Istat e delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 287,
L. n. 208/2015, è pari, per l’anno 2017, a € 2.086,24.
L’importo dell’indennità di maternità fino al
raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro
che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens,
a livello individuale, nell’elemento
<Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<Maternità>, <MatACredito>,
<IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
anno 2017 |
Euro |
Importo a carico del bilancio dello Stato per
prestazioni di maternità obbligatoria |
€ 2.086,24 |
*****OMISSIS*****
Il Direttore Generale
Gabriella
Di Michele
(1)Cfr. circolari nn. 9674/1978,
806/1986, 205/1995, e n. 33/2002, par. 1.1.
(2)Cfr. quanto già precisato dall’Istituto con la circolare n.
34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del D.lgs.
n. 423/2001.
(3)Cfr. circolare n. 56/2007.
(4)Cfr. circolaren. 156/2000.
(5)Cfr. circolare n. 48/2014.
(6)Cfr. circolare n. 100/2000.
(7)Cfr. art. 1 del D.L. n. 402/1981 conv.
in L. n. 537/1981 e circolare n. 100/2000, par. 5.
(8)Cfr. art. 7, co. 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come
modificato dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989).
(9)Art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015:
“La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale
settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i
lavoratori a tempo pieno”. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia
alla circolare n. 68/1989.
(10)Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 3-ter
del D.L. n. 384/1992, conv. in
L. n. 438/1992, è quellodeterminato ai fini
dell’applicazione dell’art. 21, co. 6, della L. n. 67/1988. Si veda, per alcune
precisazioni di dettaglio, la circolare 298/1992 e, per il settore marittimo,
anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti
di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite
in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima
fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia
di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a
gestioni pensionistiche differenti. Contribuiscono al superamento della fascia
di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a
gestioni pensionistiche differenti.
(11)Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.
(12)Circolari nn. 177/1996,
42/2009 e n. 7/2010 par. 2.
(13)Cfr. circolare n. 41/2002.
(14)L’art. 51, co. 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
prevede che gli ammontari degli importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto,
superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
*****OMISSIS*****
All. 1
Tabella A -
Anno 2017 |
||||||
Settore |
Qualifiche |
|||||
|
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|||
Industria |
Euro |
131,89 |
Euro |
39,85 |
Euro |
37,20 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Amministrazioni dello Stato |
Euro |
100,28 |
Euro |
47,74 |
Euro |
42,44 |
ed altre Pubbliche Amm.ni |
|
|
|
|
|
(1) |
Artigianato |
|
|
Euro |
42,44 |
Euro |
37,20 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Agricoltura |
Euro |
105,53 |
Euro |
55,65 |
Euro |
42,41 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
Credito assicurazioni e servizi |
Euro |
131,89 |
Euro |
45,12 |
Euro |
42,44 |
|
|
|
(1) |
|
(1) |
|
Commercio |
Euro |
131,89 |
Euro |
37,20 |
Euro |
37,20 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
(1) Da adeguare a euro 47,68 ai sensi dell'art. 7 della legge
11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389. |
||||||
(2) Non soggetto all’adeguamento di cui
all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso
articolo. |
*****OMISSIS*****